
Informazioni utili
Aprire un conto
Chi può aprire un conto bancario in Svizzera?
Fondamentalmente, chiunque abbia superato la maggiore età può aprire un conto bancario in Svizzera. Per le relazioni transfrontalieri le banche rispettano le leggi vigenti dello stato in questione.. In oltre, le banche si riservano tuttavia il diritto di respingere un cliente. Una banca può rifiutarsi ad esempio di stabilire una relazione bancaria con cosiddette "persone esposte politicamente", poiché questi clienti possono costituire un rischio per la reputazione della banca. Lo stesso vale nel caso in cui una banca nutra dei dubbi riguardo all'origine dei fondi di un richiedente. La legge vieta alle banche svizzere di accettare fondi quando si è indotti a ritenere che essi abbiano origine criminale.
Anche le imprese possono aprire un conto?
Ogni società con sede in Svizzera o all’estero può aprire un conto bancario in Svizzera. Se la sede è in Svizzera, essa viene identificata in base ad un estratto del registro di commercio. La banca può richiederlo per via elettronica presso il registro di commercio. Se l’impresa non è iscritta nel registro di commercio, deve presentare gli statuti, gli atti societari o documenti equivalenti. Per le società con sede all’estero vale fondamentalmente lo stesso principio., sempre rispettando le leggi vigenti dello stato in questione di relazioni transfrontalieri. Altrimenti, il processo d’apertura verrà effettuato in analogia a quello delle società con sede in Svizzera Se però una società ha la propria sede in un Paese nel quale non vi sono registri di commercio, essa dovrà produrre un documento equivalente tale da comprovarne l’esistenza. Gli estratti del registro di commercio o documenti equivalenti hanno una validità di non oltre 12 mesi. I documenti recanti una data precedente possono essere consegnati unitamente ad un attestato dell’organo di revisione rilasciato non più di 12 mesi prima, o ad un «Certificate of Good Standing».
Per le società di sede vigono regole speciali. Ai sensi del diritto svizzero, si intendono per società di sede le ditte che non esercitano nello Stato in cui sono domiciliate attività commerciale, di fabbricazione, o qualunque altra attività condotta in forma commerciale. Oltre ai documenti identificativi menzionati, esse devono fornire una dichiarazione in merito all’avente diritto economico dei loro valori patrimoniali.
Come posso aprire un conto dal mio Paese d'origine?
Va innanzitutto premesso che all’apertura di un conto le banche svizzere si attengono a standard rigorosi. Nell’ambito dell’obbligo di diligenza delle banche («due diligence») prescritto dalla legge, la banca è tenuta a verificare l’identità del cliente mediante un documento di riconoscimento ufficiale (ad es. un passaporto). Se la banca svizzera alla quale siete interessati dispone di una società affiliata, succursale o rappresentanza nel vostro Paese, potreste eventualmente contattare questa unità organizzativa. Se invece la banca non è rappresentata nel vostro Paese, potete rivolgervi direttamente alla banca in Svizzera, che vi fornirà poi ulteriori informazioni.
Quali domande mi pone la banca?
I collaboratori della banca devono innanzitutto rivolgervi tutte le domande richieste in conformità alle disposizioni di legge relative all'obbligo di diligenza delle banche. In questo contesto venite invitati a provare la vostra identità. Inoltre si accerta l'identità dell'avente diritto economico degli averi patrimoniali, qualora li depositiate in banca su incarico di una terza persona. I collaboratori della banca possono altresì chiedervi la provenienza dei capitali, il genere di attività che esercitate e le transazioni finanziarie che effettuate abitualmente. Per garantirvi una consulenza il più possibile completa, la banca vi interrogherà inoltre sui vostri progetti finanziari, come ad esempio l'acquisto di una casa, la costituzione di un'impresa, il pensionamento e così via. Se la banca dovrà gestire degli investimenti, si informerà anche sulla vostra propensione al rischio. Riepilogando: maggiori sono le informazioni di cui la banca dispone, meglio riesce a conformare la consulenza e il servizio alle vostre esigenze specifiche.
Quali documenti devo presentare alla banca?
Come già accennato, le banche svizzere sono tenute ad accertare l'identità dei loro clienti. Il miglior modo per farlo è incontrarli personalmente. Per l'identificazione la banca chiederà in ogni caso un documento di legittimazione ufficiale come ad esempio un passaporto in corso di validità o un documento di riconoscimento ufficiale equivalente provvisto di fotografia. Essa richiederà eventualmente anche una prova dell'origine del vostro patrimonio, ad esempio un contratto d'acquisto, giustificativi di una banca straniera, prove attestanti la vendita di titoli e così via.
Posso aprire un conto "anonimo"?
No. In Svizzera non esistono conti "anonimi". Il diritto svizzero impone alle banche di conoscere i loro clienti, pertanto i conti bancari svizzeri anonimi esistono soltanto nell'immaginario di alcuni autori di romanzi gialli!
E i conti cifrati?
La procedura di apertura di un conto cifrato è identica a quella prevista per tutti gli altri tipi di conti. La banca è tenuta a verificare l'identità del richiedente e ad accertare l'avente diritto economico. I conti cifrati non sono affatto anonimi. Nel caso di un conto cifrato, le operazioni bancarie non vengono effettuate a vostro nome, bensì sotto un numero o un codice. Si tratta unicamente di una misura di sicurezza interna. Nel caso di un conto cifrato l'identità del cliente è nota soltanto a un numero ristretto di collaboratori all'interno della banca. A prescindere da questo aspetto, però, un conto cifrato non è più "segreto" di qualsiasi altro conto. I conti cifrati non dovrebbero però essere utilizzati per le operazioni di pagamento transfrontaliere. Ai sensi delle disposizioni internazionali, in un ordine di pagamento devono essere indicati il nome, l'indirizzo ed il numero di conto.
All'apertura del conto viene richiesto un versamento minimo?
Clienti con domicilio fuori della Svizzera, dovranno tenere un valore minimo di patrimoni depositati in una banca in Svizzera. Di regola, ai clienti con domicilio all’estero vengono solamente offerti dei servizi bancari in combinazione con servizi addizionali come per esempio amministrazione del patrimonio. Conti di risparmio o conti privati anziché conti correnti con patrimoni inferiori non saranno più offerti a clienti con domicilio all’estero. Questa misura è la conseguenza dei costi fortemente aumentati per il chiarimento della legittimità dei soldi esteri.
Il conto deve essere in franchi svizzeri?
No. Molte banche offrono anche conti in euro, in dollari o in altre valute.
Quanto sono sicure le banche svizzere?
Tutte le banche che operano in Svizzera necessitano di una licenza rilasciata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. La FINMA, che fa parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, disciplina e sorveglia tutte le banche della Svizzera in conformità agli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Gli standard non si riferiscono soltanto ai requisiti patrimoniali, ovvero all'adeguata dotazione di capitale proprio e di capitale delle banche, bensì anche all'intera gamma di norme prudenziali e comportamentali da osservare. A titolo di misura di sicurezza aggiuntiva, la legislazione svizzera statuisce persino requisiti patrimoniali più stringenti del Basel Capital Accord. Ecco perché le banche svizzere figurano indubbiamente nel novero delle più sicure al mondo. Qualora una banca dovesse tuttavia finire in stato di insolvenza, tutti gli istituti bancari sono affiliati obbligatoriamente a esisuisse (Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari); maggiori informazioni a riguardo sono disponibili al sito www.esisuisse.ch.
Quanto sono "segrete" le banche svizzere?
In Svizzera, la sfera privata dell’individuo – che peraltro si estende sempre anche alle sue risorse finanziarie – è considerata da sempre un bene meritevole di essere tutelato. Alcuni sondaggi hanno confermato a più riprese che una maggioranza della popolazione svizzera è favorevole al mantenimento di questa tutela. L’alto grado di discrezione accordato dalle banche svizzere ai propri clienti svizzeri ed esteri non è tuttavia assoluto. Il segreto bancario, in particolare, non offre protezione ai criminali e in linea generale può essere abrogato in caso di indagini penali, come ad esempio anche in caso di reati tributari. È nostro intendimento salvaguardare la sfera privata dei clienti bancari incensurati, ma al tempo stesso fare in modo che i criminali siano perseguiti con tutto il rigore della legge.
Riciclaggio di denaro
Che cos'è il riciclaggio di denaro?
Per riciclaggio di denaro si intende l’immissione mascherata di capitali di origine criminosa nel ciclo economico legale con l’obiettivo di dare una parvenza lecita a tali valori.
L’immissione può avvenire in tre fasi.
Fase 1: «Placement» (collocamento)
In questa fase i valori patrimoniali (ad es. denaro contante) vengono versati su conti correnti e trasformati quindi in scritture contabili, oppure utilizzati per acquisire beni patrimoniali liquidabili a breve termine come ad esempio gioielli o opere d’arte.
Fase 2: «Layering» (sostituzione o trasferimento)
L’obiettivo di questa fase è la dissimulazione del denaro collocato nell’ambito della fase 1. A tal fine vengono spesso eseguite operazioni finanziarie complesse di tipo transfrontaliero che presuppongono talvolta il coinvolgimento di banche offshore e società fittizie. Il denaro, tuttavia, può venire mascherato anche attraverso una molteplicità di trasferimenti apparentemente non collegati tra loro in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro stesso.
Fase 3: «Integration» (integrazione)
La fase d’integrazione comprende l’introduzione dei capitali nel ciclo economico legale. Questo può avvenire tramite l’acquisizione di beni (ad es. fondi o metalli preziosi), acquisto di partecipazioni societarie ecc.
Nella maggior parte dei casi il riciclaggio di denaro è associato al traffico di stupefacenti o alla criminalità organizzata. Esistono tuttavia numerosi altri reati che possono essere considerati antefatti del riciclaggio, come appropriazione indebita, corruzione, concussione e tratta di esseri umani, solo per citare alcuni esempi. Inoltre anche gravi reati fiscali possono ora costituire antefatti per il riciclaggio di denaro.
In che modo la Svizzera contrasta il riciclaggio di denaro?
Il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (dispositivo LRD), creato nel 1977 con la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) e da allora in costante espansione, comprende attualmente, oltre alle disposizioni del Codice penale svizzero (artt. 305bis e 305ter CPS), anche la Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e la relativa Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) nonché lo strumento di autoregolamentazione già citato all’inizio dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB).
La normativa elvetica soddisfa ampiamente le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), come emerge anche dal rapporto dell’aprile 2005 relativo al terzo esame a cui il GAFI ha sottoposto la Svizzera, che segnala una rete ben funzionante di misure preventive contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è tuttavia confrontato con alcuni punti critici su cui gli esperti del GAFI hanno puntato il dito in occasione del terzo esame sul dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e ha adeguato di conseguenza sia la LRD che l’ORD-FINMA. Nel 2012 il GAFI ha rivisto le sue 40 raccomandazioni, motivo per cui esse devono ora essere trasposte nel diritto svizzero.
Le novità proposte nell’ambito del progetto di legge per l’attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI riguardano in particolare:
- le azioni al portatore;
- l’identificazione degli aventi diritto economico in relazione alle persone giuridiche;
- le persone politicamente esposte («PEP»);
- gravi reati fiscali come antefatti per il riciclaggio di denaro;
- divieto di pagamenti in contanti superiori a CHF 100 000.00;
- miglioramento dell’efficacia del sistema di comunicazione; e
- lotta più efficace del finanziamento del terrorismo mediante liste dei terroristi.
Per soddisfare i requisiti delle raccomandazioni riviste del GAFI, anche la CDB è attualmente oggetto di revisione, nel cui ambito le principali novità riguardano in particolare l’identificazione dei titolari del controllo, come aventi diritto economico in relazione alle persone giuridiche, ovvero delle persone aventi diritto economico in relazione ai valori patrimoniali.
La CDB, emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) quale strumento di autoregolamentazione e sottoposta a revisione e aggiornata generalmente ogni cinque anni, sancisce dal 1977 gli obblighi delle banche per quanto concerne l’identificazione dei clienti e degli aventi diritto economico, vietando inoltre l’assistenza attiva alla fuga dei capitali e all’evasione fiscale. Gli organi di revisione previsti dalla Legge sulle banche sono chiamati dalle banche e dalla FINMA a controllare il rispetto della Convenzione da parte delle banche. Inquirenti appositamente incaricati e una commissione di vigilanza CDB hanno il compito di valutare eventuali violazioni. In caso di violazione della Convenzione, alla banca inosservante dell’obbligo di diligenza può essere comminata una multa convenzionale fino a CHF 10 milioni, che in seguito viene devoluta per finalità di utilità pubblica da parte dell’ASB.
Tutrla della sfera privata
Che cosa si intende con tutela della sfera privata?
Il diritto alla sfera privata è un pilastro dell’ordinamento giuridico svizzero, sancito anche nella Costituzione federale (art. 13 Cost.). Esso viene tutelato nell’ambito delle operazioni bancarie e nella contrattazione di titoli dal segreto bancario riguardante la clientela ai sensi dell’art. 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), tuttavia non in caso di abusi ad es. ad opera di criminali.
La sfera privata tutela anche i criminali e gli evasori fiscali?
No, il diritto alla sfera privata non è illimitato bensì è delimitato da chiari confini. Nel procedimento penale le banche svizzere sono soggette all’obbligo di informazione nei confronti della giustizia, per principio e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso in Svizzera o all’estero. Nel confronto internazionale, la Svizzera ha sempre lottato contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Con la nuova strategia della piazza finanziaria, la Svizzera presta un’assistenza amministrativa alle autorità fiscali degli altri Paesi anche nella lotta contro la frode fiscale e collabora allo standard internazionale per uno scambio automatico delle informazioni (Common Reporting Standard, CRS).
È possibile aprire un conto anonimo in Svizzera?
No, questo non è possibile. Le banche si attengono alle norme in materia di «Know-Your-Customer», che prevedono a carico dei dipendenti l’obbligo di identificare il cliente ed ev. l’avente diritto economico per ogni apertura di un conto. Le regole estremamente severe e riconosciute a livello internazionale per l’identificazione dei loro clienti sono state peraltro stabilite dalle stesse banche per rifiutare i capitali di provenienza criminale.
Ma i conti cifrati sono tuttavia anonimi?
No, al contrario di quanto viene affermato nei romanzi gialli, nei film di spionaggio e nei media, in Svizzera non esistono conti anonimi. I nomi dei titolari dei conti cifrati sono noti, tuttavia solo a una ristretta cerchia di persone all’interno di una banca. In relazione al segreto bancario riguardante la clientela, non sussistono differenze tra i conti cifrati e gli altri conti.