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| Il segreto bancario svizzero resta garantito – Supporto per l'adozione dello standard
globale OCSE – Snellimento della procedura di assistenza amministrativa in Svizzera |
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Basilea, 13 marzo 2009 – Le banche in Svizzera sono
consapevoli della loro responsabilità nei confronti del bene comune del Paese. Tenendo presente questo
fine supremo, ci si è impegnati da tempo nella messa a punto di varianti che considerassero da un lato
gli obiettivi posti dalla comunità internazionale in materia di politica fiscale e dall'altro le esigenze
legate alla tutela della sfera privata. Per trovare una soluzione ottimale, l'Associazione svizzera
dei banchieri (ASB) ha lavorato in stretta collaborazione con il Consiglio federale e le autorità. L'offerta
di negoziato avanzata ora dal Consiglio federale, in cui si propone l'estensione nei rapporti con l'estero
dell'assistenza amministrativa per tutti i reati fiscali, va nel senso auspicato e viene accolta con
favore dall'ASB.
Con l'adozione dello standard
globale previsto dal modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione (articolo 26) tale assistenza
continuerà a essere subordinata a condizioni chiare e rigorose. Il segreto bancario svizzero resta garantito
per i clienti stranieri che adempiono ai propri doveri fiscali. È escluso uno scambio automatico delle
informazioni.
Il suddetto modello OCSE (articolo
26) viene assunto come standard internazionale per la convenzione sulla doppia imposizione (CDI). L'ASB
si augura che così facendo cessino le critiche, talvolta eccessive, rivolte dall'estero alla Svizzera
e al suo ordinamento giuridico e cadano ulteriori minacce di iscrivere il nostro Paese in diverse liste
cosiddette «nere». Al fine di preservare la competitività della piazza finanziaria svizzera l'ASB attende
da parte dei Paesi del G20 che non si limitino a stigmatizzare il comportamento degli Stati terzi, ma
che procedano in modo rapido e completo agli opportuni adeguamenti tra le proprie fila, nell'ottica
di un principio di parità di trattamento (level playing field).
La
Svizzera è uno Stato di diritto sovrano che esige il rispetto delle proprie leggi anche dai Paesi esteri.
In futuro quindi dovrà essere evitato contrattualmente qualunque provvedimento coercitivo unilaterale
(«esclusività»). È prassi consolidata sul piano internazionale che le CDI di nuova negoziazione non
abbiamo alcun effetto retroattivo. Ciò è della massima importanza per le banche in Svizzera nella loro
funzione di garanti degli interessi della clientela.
Affinché
la Svizzera possa in avvenire trattare con efficienza le domande di assistenza amministrativa, occorre
che i procedimenti vengano snelliti e velocizzati senza peraltro pregiudicare i mezzi legali a cui possono
ricorrere i clienti coinvolti.
| Indrizzi di contatto |
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| Thomas Sutter |
James Nason |
| Responsabile Comunicazione Svizzera |
Head of International Communications |
| Tel. +41 61 295 92 06 |
Tel. +41 61 295 92 15 |
| Fax +41 61 272 53 82 |
Fax +41 61 272 53 82 |
www.swissbanking.org |
www.swissbanking.org |
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Dossiers |
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